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D.M. 29/09/20051. I gasdotti facenti parte delle reti di distribuzione esistenti, soggette ad un regime giuridico di concessione o affidamento, comprovato dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'ente gestore della rete di gasdotti e l'ente concedente, non possono essere riclassificati come reti o gasdotti di trasporto regionale. L'appartenenza dei gasdotti alla rete di distribuzione risulta anche dai relativi stati di consistenza. La stessa disposizione si applica anche ai potenziamenti dei gasdotti in questione. 2. I gasdotti facenti parte delle reti di trasporto regionale esistenti che, alla data del presente decreto, hanno concorso alla formazione del valore dell'attivo immobilizzato ai fini della definizione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale, ed i relativi potenziamenti effettuati dal medesimo proprietario della rete, continuano ad essere considerati appartenenti alle reti di trasporto regionale esistenti, purchè non espressamente realizzati nell'ambito di concessione o affidamento del servizio di distribuzione da parte degli enti locali. 3. Le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti, che non rientrano tra quelli di cui al comma 1, possono essere classificati come gasdotti o reti di trasporto regionale, qualora soddisfino i seguenti requisiti: a) i gasdotti sono di proprietà dell'impresa che intende effettuare l'attività di trasporto di gas naturale nei gasdotti stessi; b) i gasdotti sono alimentati da altre reti di trasporto nazionale o regionale, alimentano separatamente almeno due reti di distribuzione, e non presentano o non è per essi previsto l'allacciamento diretto di clienti finali, salvo i casi di cui all'art. 3, commi 2 e 3; c) la pressione di esercizio deve essere non inferiore a 5 bar; d) la rete dispone di impianti di misura almeno in uscita e dei necessari impianti di regolazione dei flussi e delle pressioni; e) la rete dispone di strumentazione per il monitoraggio della qualità del gas in transito e la definizione del potere calorifico superiore agli ingressi e alle uscite; f) l'estensione della rete è regionale o quantomeno la rete attraversa una pluralità di territori comunali. 4. L'impresa di trasporto di gas naturale per gestire le reti e i gasdotti di cui al comma 3, di cui detiene la proprietà, deve disporre di: a) un sistema di dispacciamento, sistemi atti alla funzione di bilanciamento e documentazione dei flussi, sistemi e strutture atti al corretto interfacciamento con le reti collegate, con gli utenti del servizio, di sistemi e strutture atte alle comunicazioni di servizio; b) una infrastruttura tecnica per l'esercizio e l'emergenza adeguata alle dimensioni del trasporto stesso; c) una struttura organizzativa propria dell'attività di trasporto; d) autorizzazioni e concessioni pubbliche e private necessari all'esercizio dell'infrastruttura; e) conoscenze tecniche e operative atte a pianificare e gestire l'operatività dell'infrastruttura in modo corretto e in condizioni di sicurezza; f) risorse umane in possesso di qualifiche necessarie ad operare sull'infrastruttura in situazioni ordinarie e di emergenza; g) risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle attività di trasporto, nonchè a contribuire allo sviluppo e alla sicurezza del sistema di trasporto. 5. L'impresa di trasporto di gas naturale che gestisce reti di trasporto regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, non può effettuare attività di distribuzione e pertanto deve essere separata, quanto meno societariamente, dai soggetti che effettuano attività di distribuzione di gas naturale. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2003/55/CE, il gestore del sistema di trasporto, dal 1° luglio 2004, deve essere indipendente dalle altre attività non connesse al trasporto, oltre che come forma giuridica, anche sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale. 6. Le imprese di trasporto che gestiscono reti di trasporto regionale garantiscono i livelli e gli standard qualitativi e di sicurezza del trasporto a tutela dei clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto e i livelli essenziali di qualità e sicurezza relativi alla fornitura agli stessi clienti, quali l'odorizzazione del gas e l'assicurazione di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 152/03, nel caso detti gasdotti servano direttamente clienti civili. 7. Le imprese di trasporto che gestiscono reti di trasporto regionali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, comunicano al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, su supporto informatico, l'elenco dei gasdotti facenti parte delle rispettive reti di trasporto regionale, utilizzando il modulo riportato in allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonchè la documentazione comprovante quanto stabilito ai commi 3 e 4. 8. Le imprese di cui al comma 7, sono tenute a comunicare al Ministero delle attività produttive, entro il 31 gennaio di ogni anno, eventuali variazioni intervenute o previste. Art. 3. Criteri per l'allacciamento diretto di clienti finali a reti di trasporto regionali 1. Ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 3, 16, comma 2, 24, comma 2, e 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che hanno modificato la precedente prerogativa di esclusività delle concessioni di distribuzione di gas naturale, sono riportati nei seguenti commi alcuni criteri per l'allacciamento diretto di clienti finali a reti di trasporto regionali. 2. I clienti finali diversi da quelli civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei seguenti casi: a) nuovi clienti aventi particolari necessità tecniche di fornitura, segnatamente per quanto concerne la pressione e/o la portata di gas naturale, non soddisfacibili da parte dell'impresa di distribuzione; b) clienti già serviti dalla rete di distribuzione, le cui nuove necessità di fornitura per intervenute nuove esigenze, con particolare riferimento alla pressione e/o alla portata di gas, non possono essere più soddisfatte dall'impresa di distribuzione; c) nuovi clienti ai quali l'impresa di distribuzione ha rifiutato l'accesso in quanto le opere di allacciamento non risultano tecnicamente ed eco nomicamente realizzabili in base ai criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 3. I nuovi clienti finali non ancora allacciati, diversi da quelli sopra elencati, che pur potendo tecnicamente richiedere l'allacciamento al distributore operante nella zona, intendono richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale, devono sostenere i maggiori costi relativi alle opere necessarie all'allacciamento, non risultando ammissibile che l'impresa di trasporto realizzi interamente a proprio carico le opere di allacciamento a loro favore, addossandone l'onere sui corrispettivi generali delle tariffe di trasporto e quindi a carico della collettività dei clienti. 4. Ad eccezione di quanto stabilito al comma 2, lettera b), non può essere richiesto l'allacciamento alla rete di trasporto regionale da clienti finali già allacciati a reti di distribuzione e che quindi hanno già accesso al sistema, sia in quanto per essi non si configura il diritto di ottenere un nuovo allacciamento alla rete di trasporto, sia perchè tale allacciamento potrebbe causare discriminazioni e penalizzazioni nei confronti degli altri clienti allacciati alla rete di distribuzione. Art. 4. Disposizioni finali 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i necessari provvedimenti in applicazione di quanto stabilito agli articoli precedenti, ivi comprese le sanzioni da applicare in caso di inadempienza da parte delle imprese, con l'obiettivo di una equa ripartizione degli obblighi e degli impegni economici tra tutti i soggetti interessati, nonchè ai fini della tutela dei livelli di qualità e di sicurezza nei confronti dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto regionale. 2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data della pubblicazione. Roma, 29 settembre 2005 Il Ministro: Scajola Segue Allegato: MODULO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PER LE IMPRESE DI TRASPORTO REGIONALE numero progressivo denominazione del gasdotto (1) Regioni interessate (2) Comuni interessati (2) lunghezza (km) diametro (mm) campo di pressione (specie) Anno di entrata in esercizio numero reti di distribuzione allacciate numero clenti civili direttamente allacciati numero clienti industriali allacciati numero utenze termoelettriche allacciate (1) Indicare la denominazione delle località agli estremi del gasdotto. (2) Nel caso di più regioni e/o più comuni interessati da uno stesso gasdotto, utilizzare una riga per ciascun comune, ripetendo tutti i dati, e indicando la lunghezza in km e il numero degli utenti allacciati separatamente per ciascun comune. |
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